Raccolta RifiutiCENTRO RACCOLTA RIFIUTIORARIOLunedì 07.00 - 13.00Martedì 07.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00Mercoledì 07.00 - 13.00Giovedì 07.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00Venerdì 07.00 - 13.00Sabato 07.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00
I principi fondamentali a cui si ispira la normativa europea e, conseguentemente, quella nazionale e regionale prevedono quattro modi fondamentali di gestire i rifiuti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
Prevenzione e riduzione, cioè attivazione di tutte quelle misure che possono contribuire a prevenire la produzione dei rifiuti. Questo coincide con una vera e propria indicazione di politica industriale; non si può infatti ridurre la massa di rifiuti se non si interviene sui processi produttivi e sulle caratteristiche dei prodotti che vengono messi in circolazione. Questo principio riveste carattere di priorità assoluta rispetto a tutto il resto. Per questo vengono coinvolte direttamente ed esplicitamente le autorità competenti, che sono obbligate ad adottare tutto quanto rientri nella loro sfera di competenza specifica per favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Le azioni al riguardo individuate sono: a) sviluppo di tecnologie pulite affinché venga garantito il più possibile il risparmio di risorse naturali; b) promozione di strumenti economici, di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo dell'Ecolabel; c) produzione e distribuzione di prodotti concepiti in modo da non contribuire ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento, proprio in funzione della loro fabbricazione, del loro uso e del conseguente smaltimento; d) innovazione tecnologica per eliminare le sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti; e) determinazione di condizioni di appalto che valorizzino i soggetti tecnologicamente in grado di diminuire la produzione di rifiuti; f) promozioni di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Riciclo, cioè recupero di materia in nuovi cicli produttivi. Questa pratica è prescritta per legge per almeno un quarto dei materiali contenuti negli imballaggi messi ogni anno in circolazione; recupero energetico, ossia valorizzazione del contenuto energetico delle frazioni combustibili dei rifiuti in impianti termici per la produzione di energia o calore, anche attraverso la produzione di combustibili alternativi(CDR: combustibile derivato dai rifiuti). Questo obiettivo è subordinato al precedente: il principio prescrive di avviare a recupero energetico soltanto quella parte di rifiuti, ovviamente combustibili, che non è possibile o conveniente sottoporre a riciclo per ragioni economiche o ambientali. Anche qui c'è il coinvolgimento diretto ed esplicito delle autorità competenti che sono obbligate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso azioni e programmi tesi ad agevolare: a) l'individuazione di altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; b) misure economiche e condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti per favorire il mercato dei materiali medesimi; c) utilizzo principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Tra l'operazioni del recupero energetico e quella del recupero di materiale è la seconda ad essere privilegiata dal D.Lgs. 22/97, laddove all'art. 4, comma 2, si afferma "il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero".
Smaltimento finale in discarica o in impianti termici, cioè in ambienti confinati e controllati in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Questa fase occupa l'ultimo dei tre gradini delle priorità del nuovo sistema gestionale, quindi rappresenta proprio l'ultima spiaggia del sistema. In questo caso non c'è più il richiamo esplicito alle azioni che l'autorità competente deve porre in essere; c'è la semplice descrizione prescrittivi di condotte a carattere generale. Pertanto, dopo aver affermato che lo smaltimento va condotto in condizioni di sicurezza e che "costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti", l'art. 5 riafferma la priorità che il decreto stabilisce fra i tre sistemi di gestione del problema rifiuti e lo fa al comma 2, stabilendo che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. Lo smaltimento è concepito come strumento per raggiungere un obiettivo specifico: la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.
Contatti:
|
In questa sezione
|



